di Raffaella DI CHIO (Borsista post-dottorato in diritto internazionale, Università degli studi di Bari) Un
significativo risultato nell’attuazione dello Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia è stato conseguito con l’adozione, il 24 febbraio
2005, della decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea
2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, a cui gli Stati membri dovranno
conformare le proprie legislazioni entro il 22 marzo 2007 (art.20, par.
1).
La decisione-quadro è stata adottata nell’ambito del titolo VI
del Trattato sull’Unione europea, in particolare sulla base dell’art.31,
lettera a) e dell’art.34, par. 2, lett.b), su iniziativa del Regno
Unito, della Francia e della Svezia, e rientra tra gli atti emanati al
fine di rafforzare il principio del reciproco riconoscimento, che,
secondo quanto approvato dal Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il
15 ed il 16 ottobre 1999, costituisce il fondamento della cooperazione
giudiziaria nell’Unione, tanto in materia civile, quanto in materia
penale. Secondo quanto affermato dal Consiglio dell’Unione, nel
considerando secondo della decisione-quadro, il principio del reciproco
riconoscimento dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate
dalle autorità giudiziarie ed amministrative degli Stati membri, al fine
di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro
diverso da quello in cui sono state comminate. Il Consiglio dell’Unione
aveva già stabilito, in un programma di misure per l’attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia
penale, adottato il 29 novembre 2000, in conformità alle conclusioni di
Tampere, la priorità dell’adozione di uno strumento che applicasse il
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura
n.18).
Anzitutto la decisione-quadro, all’art.1, lett. a), chiarisce
il proprio ambito di applicazione che è esteso ad ogni decisione
definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o
giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: i) un’autorità
giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi
della legislazione dello Stato della decisione; ii) un’autorità dello
Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un
reato ai sensi della legislazione dello Stato della decisione, purché
alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere
giudicata da un’autorità competente, in particolare in materia penale;
iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità
giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della
legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni e regolamenti, purché
alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere
giudicata da un’autorità competente, in particolare in materia penale;
iv) un’autorità giudiziaria competente, in particolare in materia
penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una
decisione di cui al punto iii).
Quanto alla nozione di sanzione
pecuniaria, l’art.1, lett.b) specifica che essa include l’obbligo di
pagare una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in
una decisione; il risarcimento delle vittime imposto nella stessa
decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e
l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza
penale; una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti
giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; una somma di denaro
da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di
assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.
Non sono
inclusi nella nozione di sanzione pecuniaria, invece, gli ordini di
confisca degli strumenti o dei proventi del reato e le decisioni di
natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento danni e
restituzione, già esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (art.1, lett.b).
In base alla
decisione-quadro è lo Stato membro in cui viene decisa la sanzione
pecuniaria, ossia lo “Stato della decisione” a fare richiesta, a mezzo
certificato, a quello che deve eseguirla, lo “Stato dell’esecuzione”. In
altri termini, una decisione, corredata del certificato di cui all’art.
4, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in
cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la
decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale
o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria
(art. 4, par.1). Il certificato, il cui modello figura nell’allegato
alla decisione-quadro, deve essere firmato e l’esattezza del suo
contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato
della decisione (art. 4, par. 2).
Per quanto concerne la
determinazione delle autorità competenti da parte degli Stati, ciascuno
di essi dovrà informare il segretariato generale del Consiglio in merito
all’autorità o alle autorità che, in base alla propria legislazione
nazionale, saranno competenti ai sensi della decisione-quadro, sia nel
caso in cui detto Stato membro figuri come Stato della decisione, sia
allorché costituisca lo Stato di esecuzione (art. 2, par.1). Inoltre,
ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema
interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali
responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle
decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti (art. 2,
par. 2). La procedura da seguire prevede che la decisione o una sua
copia autenticata, corredata del certificato, sia trasmessa direttamente
dall’autorità competente dello Stato della decisione all’autorità
competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una
traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di
accertarne l’autenticità (art. 4, par. 3).
L’art. 4, par.5
stabilisce che se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è
nota all’autorità competente dello Stato della decisione, quest’ultima
compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto
della Rete giudiziaria europea al fine di ottenere l’informazione dallo
Stato di esecuzione. Inoltre, qualora l’autorità dello Stato di
esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e
ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette
d’ufficio la decisione all’autorità competente e ne informa l’autorità
competente dello Stato della decisione (art. 4, par. 6).
Per il Regno
Unito e l’Irlanda è prevista una disciplina specifica, in quanto tali
Stati possono dichiarare che la decisione, corredata del certificato,
debba essere inviata tramite la propria autorità centrale o le autorità
da essi specificate nella dichiarazione. Tuttavia, in qualsiasi momento,
tali Stati membri possono, mediante un’ulteriore dichiarazione,
limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore
efficacia al par. 3 dell’art. 4. Essi procedono in tal senso quando sono
messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni
sull’assistenza giudiziaria della Convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen.
Il riconoscimento e l’esecuzione
automatici di sanzioni pecuniarie in tutta l’Unione europea sono
previsti dall’art.5, par.1 per gli stessi reati che sono contemplati
altresì nella decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa
al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra gli
Stati membri, con l’aggiunta di sette altre ipotesi, tra cui: infrazioni
al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai
periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci
pericolose, contrabbando di merci, violazione di diritti di proprietà
intellettuale, minacce e atti di violenza in occasione di eventi
sportivi, danno penale e furto, reati stabiliti dallo Stato della
decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli
strumenti adottati a norma del Trattato CE o del titolo VI del Trattato
UE.
L’art. 5, par. 2 stabilisce che il Consiglio può decidere in
qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del
Parlamento europeo, di aggiungere altre categorie di reati nell’elenco
di cui al par. 1.
È importante rilevare che il riconoscimento e
l’esecuzione delle sanzioni per i suddetti reati, non sono subordinati
dallo Stato di esecuzione al principio della doppia punibilità, ossia
alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che
costituisce reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione:
infatti sono riconosciute ed eseguite le sanzioni dei reati di cui
all’art. 5, par.1, se punibili dallo Stato della decisione e quali
definiti dalla legislazione di detto Stato. Tuttavia, il principio della
doppia punibilità si applica per quanto riguarda i reati diversi da
quelli elencati nell’art. 5, par. 1.
Le autorità competenti dello
Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma
dell’art. 4 della decisione-quadro senza richiesta di ulteriori
formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla
sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare
uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti
dall’art.7 (art. 6).
Infatti, le autorità competenti dello Stato di
esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della
decisione qualora il certificato di cui all’art. 4 non sia prodotto, sia
incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione
(art. 7, par.1); o se esiste una decisione per gli stessi fatti nei
confronti della persona condannata (ne bis in idem) nello Stato di
esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo
Stato di esecuzione e, in quest’ultimo caso, la decisione ha ricevuto
esecuzione (art. 7, par. 2, lett. a); oppure se la decisione si
riferisce ad atti che non costituiscono reato nello Stato di esecuzione,
ai sensi dell’art. 5, par. 3 (art. 7, par. 2, lett. b); se la sanzione è
caduta in prescrizione (art. 7, par. 2, lett. c); se si riferisce ad
atti considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti
interamente o in parte nel suo territorio (art. 7 par. 2, lett. d, i);
esiste un’immunità ai sensi della legge dello Stato di esecuzione che
rende impossibile l’esecuzione della decisione (art. 7, par. 2, lett.e);
la sanzione non è valida perché inflitta ad un minore, secondo la legge
dello Stato di esecuzione (art.7, par. 2, lett. f); oppure quando la
sanzione è inferiore a 70 euro (art.7, par. 2, lett. h) o, infine,
quando la persona interessata non è stata informata dei fatti o non è
comparsa personalmente ed il certificato non dichiara che la persona ha
manifestato la propria intenzione di non opporsi al procedimento (art.
7, par. 2, lett. g).
La legge applicabile all’esecuzione della
decisione è quella dello Stato di esecuzione (art. 9, par.1), il quale,
ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel
territorio dello Stato della decisione, può decidere di ridurre
l’importo della sanzione inflitta all’importo massimo previsto per atti
dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale allorché gli
atti rientrano nella sua competenza (art. 8, par. 1).
Peraltro, la
sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione
anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della
responsabilità penale delle persone giuridiche (art. 9, par. 3). Le
somme ottenute in seguito all’esecuzione delle decisioni spettano allo
Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest’ultimo e lo Stato
della decisione (art. 13).
Inoltre, è stata prevista la possibilità
che, qualora lo Stato di esecuzione non riesca, parzialmente o
totalmente, a dare esecuzione alla decisione, applichi sanzioni
alternative, tra cui pene privative della libertà, ove la sua
legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione ne abbia
consentito l’applicazione nel certificato di cui all’art. 4 (art. 10).
A
tal proposito, lo Stato dell’esecuzione è tenuto ad informare senza
indugio le autorità dello Stato della decisione dell’applicazione di una
misura alternativa, dell’eventuale decisione di non riconoscere ed
eseguire una decisione, della mancata o parziale esecuzione della
decisione (art.14).
Lo Stato della decisione non può procedere
all’esecuzione di una decisione trasmessa ai sensi dell’art. 4 a meno
che lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o
parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione
della decisione nel caso dell’art.7, ad eccezione dell’art. 7, par. 2,
lett. a), dell’art.11, par.1 (in caso di grazia e di amnistia), e
dell’art. 20, par. 3, secondo cui ciascuno Stato membro può, se il
certificato di cui all’art. 4 solleva la questione di un’eventuale
violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici
fondamentali enunciati nell’art. 6 del Trattato UE, opporsi al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura
di cui all’art. 7, par. 3, in base alla quale l’autorità competente
dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere od
attuare una decisione, in tutto o in parte, consulta con i mezzi
appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del
caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.
Inoltre,
lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere
all’esecuzione ove abbia informato lo Stato di esecuzione che la
decisione di esecuzione è stata ritirata ai sensi dell’articolo 12
(art.15, par. 2, lett. b).
Per quanto riguarda l’attuazione della
decisione-quadro, il Consiglio ha concesso la possibilità agli Stati più
reticenti, per un periodo non superiore a cinque anni, di
un’applicazione parziale limitata alle decisioni delle autorità
competenti in materia penale, per quanto riguarda le persone fisiche
(art.20, par.2, lett.a), ed alle decisioni che si riferiscono ad una
condotta per la quale uno strumento europeo prevede l’applicazione del
principio della responsabilità delle persone giuridiche, per quanto
riguarda queste ultime (art. 20, par. 2, lett. b).
Infine, per quel
che riguarda le difficoltà linguistiche, il Consiglio ha previsto che il
certificato con il quale lo Stato della decisione richiede che la
sanzione pecuniaria venga inflitta nello Stato di esecuzione sia
tradotto nella lingua ufficiale di quest’ultimo (art. 16, par. 1).
È
importante sottolineare che la decisione-quadro fa salvo espressamente
l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici
fondamentali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE (art. 3), così come
affermato anche nel considerando quinto che richiama altresì il rispetto
dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in particolare del capo VI (Giustizia).
Inoltre si precisa
che la decisione-quadro non può essere interpretata nel senso che sia
consentito rifiutare di dare esecuzione ad una decisione qualora
sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si
prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione,
origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze
sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi.